Esistono diversi tipi di esonero per le tasse universitarie nel 2024. Alcuni studenti possono essere esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione all’università grazie ai loro meriti accademici, oppure perché soddisfano determinati criteri economici o di cittadinanza. Inoltre, l’esonero viene riconosciuto anche in caso di disabilità dello studente, se uno dei genitori percepisce una pensione di inabilità oppure tramite l’accesso a borse di studio per il diritto allo studio.
In questa guida spieghiamo quali sono e come funzionano i differenti tipi di esonero per le tasse universitarie disponibili nel 2024.
Cos’è l’esonero tasse universitarie 2024
L’esonero tasse universitarie è un’agevolazione che viene riconosciuta agli studenti sotto forma di esenzione dal pagamento del contributo dovuto per l’iscrizione all’università. L’esonero può essere totale oppure parziale.
Esonero tasse universitarie per merito
Le università possono esonerare dal pagamento del contributo di iscrizione gli studenti più meritevoli, secondo i criteri stabiliti dal Decreto legge 68 del 2012 e dalla Legge 118 del 1971. Questo esonero è riconosciuto a prescindere dal reddito ISEE familiare dello studente.
I criteri del “merito” sono definiti di volta in volta dalle università e dai regolamenti di Ateneo. In linea generale, tra i beneficiari ci possono essere:
- Le matricole che hanno ottenuto un voto alto alla maturità, ovvero gli studenti di primo anno che hanno conseguito il diploma con un voto pari a 100/100 o 100 e lode.
- Gli studenti titolari di borsa di studio che conseguono annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi o che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.
- Gli studenti premiati o riconosciuti per meriti sportivi, come prevede, ad esempio, l’università La Sapienza di Roma.
Per richiedere e ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per merito, gli studenti devono:
- Consultare i criteri specifici di merito stabiliti dall’università di appartenenza, disponibili nei regolamenti di Ateneo e nei bandi ufficiali.
- Presentare domanda attraverso i canali indicati dall’università (solitamente un portale online o un ufficio amministrativo), allegando la documentazione richiesta che attesti i propri meriti accademici.
- Verificare le scadenze, assicurandosi di rispettare i termini previsti per fare richiesta.
Va detto, comunque, che nei casi di esonero per merito restano dovute invece l’imposta di bollo e la tassa regionale, rispettivamente pari a 16 euro e 140 euro.
Esonero tasse universitarie per reddito
È disponibile anche un esonero delle tasse universitarie legato al reddito. La normativa nazionale prevede infatti per tutte le istituzioni universitarie e AFAM statali la cosiddetta “no tax area”, introdotta a partire dal 2017 e poi ampliata dalla Legge di Bilancio 2020. Per cui gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE basso, o comunque rientranti in una specifica fascia reddituale, non sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione.
Nello specifico, gli studenti con un ISEE inferiore a 13.000 euro hanno diritto all’esonero totale del pagamento della tassa di iscrizione all’università. Inoltre, la legge dispone che le tasse universitarie per chi ha un ISEE compreso tra 13.000 e 30.000 euro non potranno superare il 7% della differenza tra l’ISEE dichiarato dalla studente e la fascia di reddito più bassa (13.000 euro appunto).
Le università possono far pagare:
- Per ISEE fino a 15.000 euro, una tassa massima di 140 euro.
- Per ISEE da 15.001 a 20.000 euro, una tassa massima di 490 euro.
- Per ISEE da 20.001 fino a 25.000 euro, una tassa massima di 840 euro.
- Per ISEE da 25.001 a 30.000 euro, una tassa massima di 1.190 euro.
Solitamente, il primo anno l’accesso alla no tax area è basato esclusivamente sul requisito economico ma, dal secondo anno in poi, per mantenere le agevolazioni, è necessario rispettare alcuni criteri di merito, come essere in corso con gli studi o aver raggiunto un certo numero di crediti formativi (CFU) maturati.
Esonero tasse universitarie per disabilità
Gli studenti con disabilità certificata, di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto all’esenzione totale delle tasse universitarie. L’invalidità certificata deve essere non inferiore a 66% e, in questo caso, non sono previsti limiti ISEE.
L’esonero spetta anche ai figli dei titolari di pensione di inabilità, come disciplinato dall’articolo 30 della legge 118/71, indipendentemente dal loro ISEE.
Per l’esenzione studenti disabili e per l’esenzione studenti figli di genitori con pensione di invalidità non serve fare richiesta o partecipare ad appositi bandi, poiché basterà presentare alla segreteria studenti un’autocertificazione attestante la propria condizione. Una volta che l’università effettuerà i dovuti controlli, l’esonero verrà disposto e gli studenti riceveranno il rimborso di quanto pagato.
Questa precisazione è importante perché c’è poi un terzo tipo di esenzione, per i figli di mutilati o invalidi civili, come previsto dalla Legge n.118 del 30 marzo 1971, riconosciuta agli studenti appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica con almeno uno dei due genitori (o tutori) che risulta avere una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa. Tale esonero delle tasse dipende quindi dall’ISEE familiare, cui limiti sono definiti del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, che precisa quando considerare un nucleo familiare “in condizione economica disagiata”. Nelle stesse delibere, poi, vengono definite anche le modalità di richiesta dell’esonero. Gli studenti interessati a usufruirne, devono rifarsi a quanto stabilito dal regolamento dell’università e chiedere eventuali informazioni presso la segreteria universitaria.
Esonero tasse universitarie per studenti stranieri
Il governo italiano, nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, riconosce ogni anno specifiche borse di studio agli studenti stranieri che prevedono l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Per ottenere questa borsa di studio bisogna partecipare all’apposito bando pubblicato dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) annualmente.
La legge riconosce un esonero totale delle tasse universitarie agli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale. In questo caso gli studenti devono richiedere l’esonero direttamente alla segreteria dell’Ateneo, presentando apposita certificazione al CdA dell’università, rilasciata dalla rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che non appartengano a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
Esonero tasse universitarie con borsa diritto allo studio
Gli studenti possono ottenere l’esonero delle tasse universitarie grazie all’ottenimento della borsa per il diritto allo studio. Le borse di studio per gli universitari sono erogate dalle regioni e offrono un sostegno economico. Essere idonei a una borsa di studio comporta anche il diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie e, per beneficiarne, a differenza delle borse di studio per solo merito, è necessario soddisfare anche specifici requisiti economici.
Ogni anno, infatti, gli atenei pubblicano appositi bandi in autonomia o attraverso gli enti di diritto allo studio universitario, con i quali mettono a disposizione le risorse destinate a coprire, tra le altre cose, anche i costi del contributo di iscrizione. Nel bando vengono definiti i criteri per richiedere l’esonero, nonché le modalità di riconoscimento e accesso. È importante sottolineare che, a parità di merito, in questi casi hanno precedenza gli studenti con un reddito più basso, per garantire così un accesso equo alle opportunità di istruzione superiore.
Per partecipare all’assegnazione di queste borse di studio è opportuno chiedere informazioni presso l’Ateneo scelto oppure l’ente di diritto allo studio ad esso collegato.
Esoneri parziali e riduzione tasse universitarie
Oltre ai casi di esenzione totale delle tasse, il Decreto legge 68 del 2012 e la Legge 118 del 1971 individuano delle circostanze e delle condizioni che, se si verificano, riconoscono allo studente una riduzione delle tasse universitarie. Si tratta cioè di esoneri parziali del contributo di iscrizione all’università che prevedono:
- Per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell’immatricolazione o iscrizione, una riduzione di un importo fisso, stabilito dal CdA dell’Ateneo, del contributo onnicomprensivo. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell’Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Le riduzioni saranno applicate fino a concorrenza del contributo dovuti in base all’ISEE (compresa l’eventuale maggiorazione).
- Per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti all’Ateneo, che abbiano ottenuto la determinazione delle tasse in base all’ISEE per l’università e che abbiano mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l’anno accademico, una riduzione del contributo onnicomprensivo, per un importo annualmente stabilito dall’Ateneo. La riduzione verrà applicata fino a concorrenza del contributo dovuto (compresa l’eventuale maggiorazione).
- Per gli studenti che ottengono l’iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, una riduzione del contributo onnicomprensivo, per un importo annualmente stabilito dall’università.
- Per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell’Ateneo, il pagamento di un contributo forfettario. L’importo viene stabilito di anno in anno dal regolamento di Ateneo, così come la durata e requisiti di accesso alla riduzione vengono definiti annualmente dalla direzione generale dell’Ateneo.
A questi, inoltre, si possono aggiungere agevolazioni, sconti e contributi previsti di volta in volta dai singoli atenei, in aggiunta a quelli della normativa generale. Per ulteriori dettagli e per confermare le specifiche condizioni di esonero, si raccomanda di consultare la segreteria dell’università di riferimento o un ente di diritto allo studio.